Art. 41 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 41

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati, senza interessi, prendendo in base gli stipendi o paglie pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento. Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione conferita alla data di iscrizione o di reiscrizione riferita alla relativa Cassa pensioni immediatamente posteriori ai servizi stessi. In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.
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