Art. 37 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 37

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a, favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni.
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