Art. 31 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 31

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 53 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell' della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati dal comma settimo dell'articolo 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad onere ripartito, la sostituzione dell'Ente all'iscritto o all'assicurato nei diritti verso gli Istituiti, Casse o Fondi speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato articolo 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli Istituti, Casse o Fondi speciali.
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