Art. 25 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 25

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto: "L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purchè la relativa domanda sia presentata a anteriormente alla data di cessazione dal servizio: in tal caso si considera riscattato soltanto o il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto".
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