Art. 24 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 24

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 29 lug 1993
Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito di diploma di infermiere professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all' della legge aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purchè il predetto diplomato sia, stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza.(8)(9)
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