Art. 23 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 23

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1953, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza, sociale ammessi alla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza, con onere ripartito era Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli ), 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennità una volt a tanto determinata sul complessivo periodo utile 2 ed attribuita per quote tra Cassa, ed Ente: qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzioni ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che fin tal caso non ha facoltà di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli intetessati per intero ed il relativo onere è assunto a totale carico della Cassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646#art-23