Art. 2 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 2

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 17 mar 1968
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, è concesso l'assegno suppletivo nella misura e con le norme di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646#art-2