Art. 18
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 31 ago 1965
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall' della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.
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