Art. 17
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso è ammesso nè in forma, obbligatoria, nè in forma volontaria, il versamento dei contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
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