Art. 16 · LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Art. 16

LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

In vigore dal 28 dic 1962
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
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