Art. 16
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
Nei riguardi, degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegne anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.
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