Art. 1
LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646
In vigore dal 28 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all' del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646#art-1