Art. 6
LEGGE 14 novembre 1962, n. 1610
In vigore dal 29 mar 1974
Termine di efficacia della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore. (2)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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