Art. 8 · LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

Art. 8

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

In vigore dal 14 dic 1962
Contro l'esito delle visite, di cui agli della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1773, da parte dell'autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo, L'autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commissione permanente di 1ª grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.
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