Art. 6 · LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

Art. 6

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1602

In vigore dal 14 dic 1962
Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all' della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi già sede di malattie per le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi può venire escluso chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risulti che il soggetto, non è affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri. Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia completato da una radiografia. Quando si tratta di marittimi già prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopico. L'esame psichico è effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra. Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.
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