Art. 4 · LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

Art. 4

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

In vigore dal 13 dic 1962
Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidenti della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.
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