Art. 2
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594
In vigore dal 13 dic 1962
Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.
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