Art. 9 · LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Art. 9

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 4 giu 1990
(Termini di effettuazione delle opere) I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102. (2) (2a) (3) (4) (5) (6)
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