Art. 6
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549
In vigore dal 29 nov 1962
(Piano generale di utilizzazione)
Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industria e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, previo consenso dei Comuni interessati, e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e Commercio.
Alle espropriazioni tali aree sono estese, le disposizioni dell' della presente legge e dell' della la legge 21 agosto 1941, n. 1044.
Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonchè tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.
I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.
Le strade, gli impianti di fognatura, di approvigionamento idrico, di trasporto e di distribuzione di energia, per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei Comuni sono dal Consiglio ceduti gratuitamente in proprietà e in gestione dei medesimi.
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