Art. 14
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549
In vigore dal 29 nov 1962
(Disciplina fiscale)
L' della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:
"Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.
Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti".
I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell' della presente legge.
Storico versioni
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