Art. 11 · LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Art. 11

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
(Criteri informatori del piano generale di utilizzazione) Il piano generale previsto dall' della presente legge, dovrà contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse. Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, dove contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto: a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale; b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona; c) allo gruppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli; d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale; e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti. Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonchè la, penale per i ritardi. Prima di procedere all'assegnatore delle aree il Consorzio è tenuto a notificare al Comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attività che esse intendono volgere. Il Comune, entro il termine di 60 giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio.
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