Art. 1 · LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

Art. 1

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549

In vigore dal 29 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: (Compiti del Consorzio) Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549#art-1