Art. 5
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 13 ago 1977
(Requisiti per l'accesso al ruolo
del personale di rieducazione)
Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età
;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario;
2) certificati dei carichi pendenti.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.
Storico versioni
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