Art. 14
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Onere finanziario)
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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