Art. 3 · LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493

Art. 3

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493

In vigore dal 15 nov 1962
L'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 659, è sostituito dal seguente: "Alle cooperative edilizie non si applicano le norme di cui al titolo VII del testo unico delle, leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1955, n. 645, qualora entro cinque anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 ottobre 1962 SEGNI FANFANI -TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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