Art. 6 · LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

Art. 6

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

In vigore dal 27 nov 1962
Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è formato, con la collaborazione di rappresentanti delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili, un ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento. A tal fine gli interessati debbono presentare domanda corredata: a) da una dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui al precedente articolo comprovante l'entità della minorazione e che l'invalido, per la natura ed il grado della sua mutilazione ed invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti; b) da tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini professionali sia generiche che specifiche risultanti dai precedenti lavorativi o dagli attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi direttamente promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A ciascun mutilato o invalido l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che ne dichiara l'idoneità al lavoro, rilascia un certificato attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.
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