Art. 12 · LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

Art. 12

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

In vigore dal 10 dic 1965
Gli elenchi, le variazioni e i prospetti che le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dello della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dello della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dovranno contenere oltre i dati e le notizie relativi ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio, anche quelli concernenti i mutilati ed invalidi civili.
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