Art. 1
LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539
In vigore dal 27 nov 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Gli imprenditori i quali, fatta esclusione degli apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 59 lavoratori tra operai ed impiegati sono tenuti ad occupare, in occasione di assunzioni di nuovo personale, un mutilato o invalido civile per ogni 10 lavoratori da assumere, sino a raggiungere la proporzione di un mutilato o invalido civile per ogni 50 dipendenti in forza o frazione di 50 superiore a 25. Il computo delle assunzioni di nuovo personale di cui al presente comma è fatto per periodi semestrali a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La percentuale di cui al primo comma dovrà essere raggiunta comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le imprese di navigazione, marittima ed aerea e quelle esercenti pubblici Servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale navigante e viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui al primo comma.
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