Art. 6 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 6

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
L'elezione con votazione a scrutinio segreto del presidente e del vice presidente dell'Ente, nonchè dei rappresentanti degli iscritti in seno al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, avviene con le seguenti formalità. Il seggio elettorale è presieduto dal presidente in carica e formato dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quello del Ministero della sanità in seno al Consiglio di amministrazione nonchè dal direttore dell'Ente o da chi ne fa le veci con funzioni di segretario del seggio. Funzionano da scrutatori due membri eletti dalla assemblea. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente del seggio tre ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. È in facoltà del presidente riunire le liste presentate in un unico listone secondo l'ordine alfabetico dei candidati. In questo caso l'elettore può esprimere il suo voto al massimo: su un nominativo della lista dei candidati alla presidenza, su un nominativo della lista dei candidati alla vice presidenza e su sei nominativi della lista dei consiglieri di cui al successivo e quattro della lista dei sindaci di cui al successivo . Saranno eletti presidente e vice presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Saranno eletti consiglieri i primi sei nella graduatoria dei voti riportati. Saranno eletti sindaci effettivi quei due che ottengano il maggior numero dei voti e supplenti i due immediatamente seguenti. Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare il nominativo prescelto, sono consegnate al presidente, che le pone nell'urna, in presenza del votante. La consegna delle schede da parte del votante avviene per appello nominale, al termine del quale il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, terminate le quali comunica all'assemblea nazionale la graduatoria dei voti riportati dai singoli candidati. In caso di parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, in caso di parità di iscrizione, il più anziano di età. L'estratto del verbale delle votazioni, contenente i risultati della elezione e l'intera graduatoria, è trasmesso, entro otto giorni dall'avvenuta assemblea, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di sua competenza. Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni. Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico sigillato sul quale sono apposte le firme del presidente e dei componenti del seggio. Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in merito prima dell'emissione del decreto di nomina.
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