Art. 5 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 5

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 27 apr 1991
Spetta all'assemblea nazionale: a) eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il presidente ed il vice presidente dell'Ente e sei membri del consiglio di amministrazione, di cui cinque tra gli iscritti ed uno tra i pensionati; eleggere il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza degli iscritti e il sindaco effettivo e supplente in rappresentanza dei pensionati . b) approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari; c) determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso mensile spettante al presidente, nonchè il compenso annuo spettante ai membri del Collegio sindacale e l'indennità di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; d) approvare il regolamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali; e) approvare il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357#art-5