Art. 29 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 29

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Nel caso di scioglimento, il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo. Il patrimonio netto sarà assegnato alla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari che lo devolverà a scopi assistenziali in favore della categoria.
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