Art. 28 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 28

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'Ente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ente con i poteri, per la durata non superiore ad un anno che saranno fissati nel decreto stesso.
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