Art. 24 · LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

Art. 24

LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357

In vigore dal 2 ott 1962
Contro le decisioni del Comitato esecutivo in materia di prestazioni è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione dell'Ente entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
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