Art. 1
LEGGE 18 agosto 1962, n. 1357
In vigore dal 2 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (E.N.P.A.V.), istituito con legge 15 febbraio 1958, n. 91, ha sede in Roma.
L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Storico versioni
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