Art. 7 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 7

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.
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