Art. 44 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 44

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
La iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'.
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