Art. 40
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'.
Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.
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