Art. 38 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 38

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.
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