Art. 35
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.
L'Ente si riserva di controllare in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.
La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.
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