Art. 32
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 27 apr 1980
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
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La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
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COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127
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