Art. 31 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 31

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia. Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.
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