Art. 30
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 25 ago 1967
Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza
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I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.
Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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