Art. 30 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 30

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 25 ago 1967
Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza . I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti allo esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale. Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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