Art. 3
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.
Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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