Art. 29 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 29

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per, la gestione assistenza. Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindi giorni, dall'approvazione del Consiglio nazionale.
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