Art. 20
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417
In vigore dal 20 ott 1962
Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.
Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.
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