Art. 1 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

Art. 1

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1417

In vigore dal 20 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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