Art. 31
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 18 set 1962
Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall' della legge stessa.
I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.
È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.
Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
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