Art. 30 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 30

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell' della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
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