Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 set 1962
È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-3