Art. 3 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 3

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.
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