Art. 26
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 18 set 1962
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha, disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.
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