Art. 24 · LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Art. 24

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 27 ago 1974
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza . A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.
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